Art. 5.

      1. L'amministrazione scolastica regionale e provinciale garantisce ai consorzi scolastici di livello locale e provinciale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, esistenti nel territorio di sua competenza una percentuale pari al 10 per cento delle risorse attribuite alle istituzioni scolastiche presenti nel medesimo territorio.
      2. La distribuzione delle risorse prevista dal comma 1 del presente articolo è effettuata in base ai parametri di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 4.
      3. I consorzi scolastici rendicontano annualmente la gestione dei finanziamenti ricevuti ai sensi del comma 2 all'amministrazione scolastica interessata.